OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA D. LSG 33/2013
“Dove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro.”
È trascorso più di un secolo, da quando Filippo Turati in occasione di un discorso tenuto presso la Camera dei Deputati nel 1908, coniò la metafora secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere come una “Casa di Vetro”. L’aspirazione di Turati era quella di fissare le basi di un agire chiaro e corretto, rectius, trasparente dell’agire dell’amministrazione pubblica, il cui involucro deve essere vitreo, cioè tale che al suo interno sia tutto costantemente e quotidianamente visibile. Anticipando di quasi quarant’anni i risultati della Costituzione Repubblicana, Turati aveva individuato i motivi della sproporzione dei rapporti tra pubblico e privato.
La pubblica amministrazione, in origine era chiusa nei suoi meandri e restìa ad interagire con l’altra parte, quella “debole”. La concezione di derivazione ottocentesca identificava infatti le funzioni della pubblica amministrazione con le prerogative “sovrane”.
Solo più tardi, si afferma quello spazio istituzionale proprio dell’amministrazione che con il passare del tempo conduce ad un progressivo, lento, ma inarrestabile avvicinamento tra parte pubblica e parte privata che costituiscono due poli separati in contrapposizione, a causa della superiorità dell’uno sull’altro. È nell’ambito di questa revisione del tradizionale modello dei rapporti tra amministrazione e amministrati che si colloca la metafora plastica della trasparenza ideata da Turati fondamentale per “colmare la fossa” e riequilibrare il rapporto sproporzionato tra governanti e governati.
ACCESSO CIVICO E ACCESSO DOCUMENTALE
Il processo legislativo in materia di accessibilità è in continua evoluzione e risponde oggi ad esigenze sempre più estese di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso. Le differenti fattispecie di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado. In particolare, la normativa vigente prevede:
● Accesso documentale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni che può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. E’ disciplinato dal regolamentato stabilito con il DPR 184/2006
● Accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione (art. 5, c. 1, D. Lgs 33/2013)
● Accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del D. Lgs 33/2013 (art. 5, c. 2, D. Lgs 33/2013).
DIFFERENZE FRA ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Prima di tutto è necessario evidenziare che l’accesso civico (semplice) si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale. Ciò significa che chiunque rilevi nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, utilizzando l’istituto dell’accesso civico può segnalare l’inosservanza direttamente all’amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni. L’accesso civico generalizzato è invece una richiesta di accesso che riguarda un qualunque documento detenuto dall’amministrazione ulteriore rispetto a quelli ad obbligo di pubblicazione. Le richieste di accesso civico semplice e generalizzato non sono sottoposte ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente per cui chiunque può presentare istanza di accesso senza dover nemmeno motivare la richiesta.
DIFFERENZA FRA ACCESSO CIVICO E ACCESSO DOCUMENTALE
Le differenze fra accesso civico ed accesso documentale sono evidenti sotto diversi aspetti.
Ambito soggettivo
Accesso civico: la richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque.
Accesso documentale: può fare richiesta di accesso documentale solo chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
Ambito oggettivo
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso e deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti.
Accesso civico: può essere oggetto di accesso civico qualunque documento, dato od informazione detenuto dall’amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del D. Lgs 33/2013.
Accesso documentale: possono essere oggetto di accesso solo i documenti collegati ad un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
Finalità
Accesso civico: La finalità dell’accesso civico è quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decretotrasparenza). L’accessibilità totale dei dati e dei documenti dalle pubbliche amministrazioni è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali ed integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino (art. 1, c.2 D. Lgs 33/2013)
Accesso documentale: la finalità dell’accesso documentale è quella di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa (accesso strumentale al giusto procedimento). Non sono ammesse istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni (art. 24 c. 3 L. 241/1990).
Effetto giuridico del silenzio
Accesso civico: il silenzio dell’amministrazione in relazione ad una richiesta di accesso civico costituisce un inadempimento dell’amministrazione (silenzio inadempimento).
Accesso documentale: il silenzio dell’amministrazione in relazione ad una richiesta di accesso documentale equivale a tutti gli effetti ad un rigetto (silenzio rigetto).
ALLEGATO 24_Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico

