Dirigenza
Prof.ssa Francesca Spampani - Dirigente Scolastico dall’A. S. 2019-2020 dell’Istituto d’Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes”.
E' il Capo d’Istituto garante della vita della Scuola. Organizza, presiede le riunioni degli organi collegiali, tiene i rapporti con gli altri livelli dell’amministrazione scolastica, con le istituzioni locali e con i soggetti esterni. Ha il compito di rendere operanti le delibere approvate dagli organi collegiali. Ha il compito di garantire e verificare l’esecuzione delle indicazioni prescritte nel P.O.F.; cura i rapporti con le Famiglie, le imprese che forniscono supporto finanziario o didattico all’Istituto.
Rec. Tel. 079 63 1515
Ricevimento: martedì e venerdì su appuntamento.
INCARICO TRIENNALE USR SARDEGNA TRIENNIO 2019-22
INCARICO TRIENNALE USR SARDEGNA TRIENNIO 2022-25
INCARICO TRIENNALE USR SARDEGNA TRIENNIO 25-28
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico: non prevista ai sensi della delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017
Importi di viaggi di servizio e missioni pagato con fondi pubblici:
- 2019/20: nessuno
- 2020/21: nessuno
- 2021/22: nessuno
- 2022/23: nessuno
- 2023/24: nessuno
- 2024/25: nessuno
Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti:
- 2019/20: nessuno
- 2020/21: nessuno
- 2021/22: nessuno
- 2022/23: nessuno
- 2023/24: nessuno
- 2024/25: nessuno
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti: non prevista ai sensi della delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017.
Obblighi di trasparenza ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 – Delibera ANAC n. 241 dell’8 marzo 2017 relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali.
L’art. 14, c. 1 bis del D. Lgs 33/2013 (introdotto dal D. Lgs 97/2016) ha esteso ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni gli obblighi di trasparenza già previsti dall’art. 14, c.1 per i titolari di incarichi politici. Anche i dirigenti delle pubbliche amministrazioni sarebbero quindi tenuti a pubblicare in AT / Personale / Titolari di incarichi dirigenziali (Dirigenti non generali) le seguenti informazioni: a) Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico b) Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo c) Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici d) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi f) Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono In applicazione di questa norma, l'ANAC ha adottato la delibera n. 241 dell'8 marzo 2017 contenente linee guida specifiche per l'attuazione dell'art. 14 anche relativamente ai dirigenti scolastici. L'applicazione di queste disposizioni ha però subito una prima, significativa battuta d'arresto già nel 2017.
Il TAR Lazio, con ordinanza cautelare del 12 aprile 2017, ha sospeso gli atti dell'ANAC relativi all'attuazione nei confronti dei dirigenti, ravvisando questioni di compatibilità con la normativa europea e profili di incostituzionalità. In questo contesto, con la delibera n. 382 del 12 aprile 2017, il Consiglio dell'ANAC ha sospeso l'efficacia della delibera n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. c) ed f) – riguardanti cioè i compensi, i dati reddituali e lo stato patrimoniale – per tutti i dirigenti pubblici, in attesa della definizione del giudizio nel merito o di un intervento legislativo chiarificatore. La chiarificazione definitiva è giunta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1-bis, del D.Lgs. 33/2013, nella parte in cui estendeva ai dirigenti l'obbligo di pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e reddituale prevista dalla lett. f) del comma 1. La Corte ha ritenuto tale previsione sproporzionata rispetto alla finalità di trasparenza perseguita, in quanto determina una compressione del diritto alla privacy che non trova giustificazione adeguata nel diverso ruolo dei dirigenti rispetto ai titolari di incarichi politici. Nella medesima sentenza, la Corte ha invece dichiarato la legittimità costituzionale dell'obbligo di pubblicazione dei compensi connessi all'incarico, ritenendolo proporzionato e coerente con l'interesse pubblico alla trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Sull'onda di questa pronuncia, l'art. 1, co. 7, del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 8/2020) ha sospeso, nelle more dell'adozione di un apposito regolamento governativo, l'applicazione della gran parte degli obblighi di cui all'art. 14, ad esclusione del co. 1-ter (relativo agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica), per i dirigenti diversi da quelli di vertice (cd. apicali) di cui all'art. 19, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001 – tra i quali rientrano i Dirigenti Scolastici. La sospensione riguarda anche le misure sanzionatorie di cui agli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 33/2013, il che significa che, durante il periodo di sospensione, non vi è rischio di sanzioni per l'inosservanza degli obblighi sospesi.
NB
Il regolamento previsto dal D.L. 162/2019 non è stato ad oggi adottato. La sospensione degli obblighi e delle relative sanzioni è pertanto tuttora vigente per i Dirigenti Scolastici.

